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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1976, n. 53

CONTRIBUTO ALLA " SOCIETA' ITTICOLTURA VALLI DI COMACCHIO - SIVALCO - SpA " PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI NECESSARI AL RAZIONALE SVILUPPO DELLA ITTICOLTURA NELLE RESIDUE VALLI DI COMACCHIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 18 dicembre 1976

Art. 3
La Giunta regionale, prima di adottare gli atti di approvazione dei progetti di stralcio esecutivi e quelli di affidamento in concessione dei lavori, dovrà ottenere, per le aree interessate alla realizzazione delle opere e degli impianti a totale carico della Regione, la concessione, da parte del Comune di Comacchio, nel diritto di superficie per una durata di anni 30, rinnovabile.
Sono in ogni caso applicabili, ai fini della realizzazione delle opere e degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, le norme della legge 13 febbraio 1933, n. 215 Sito esterno ed ogni altra norma in materia di espropriazione urgente per pubblica utilità.

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