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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1976, n. 53

CONTRIBUTO ALLA " SOCIETA' ITTICOLTURA VALLI DI COMACCHIO - SIVALCO - SpA " PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI NECESSARI AL RAZIONALE SVILUPPO DELLA ITTICOLTURA NELLE RESIDUE VALLI DI COMACCHIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 18 dicembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare interventi, per un importo complessivo di due miliardi di lire nell'esercizio 1976, per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi connessi alla realizzazione del piano generale di valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio, di cui al progetto 1 settembre 1975 dell'importo di 6.600 milioni di lire, predisposto dalla SIVALCO SpA ed approvato dalla Giunta regionale con provvedimento del 6 luglio 1976 n. 2096.
Per il completamento delle opere comprese nel piano generale e non finanziate con la presente legge, la Regione Emilia - Romagna si riserva di emanare successivi provvedimenti legislativi.
Art. 2
Per l'esercizio finanziario 1976 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata, nei limiti dell'importo di un miliardo di lire, a finanziare la realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue valli di Comacchio per favorire, attraverso l'integrazione e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sperimentali già realizzate a totale carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra.
La realizzazione di tale opera verrà affidata in concessione alla SIVALCO SpA, alla quale la Regione partecipa in virtù della legge regionale del 25 febbraio 1973 n. 13.
Per la concessione e la esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.
La gestione dell'impianto sarà affidata, ad opere ultimate, alla SIVALCO SpA mediante stipulazione di apposita convenzione che verrà predisposta dalla Giunta regionale su conforme parere della competente Commissione consiliare.
Art. 3
La Giunta regionale, prima di adottare gli atti di approvazione dei progetti di stralcio esecutivi e quelli di affidamento in concessione dei lavori, dovrà ottenere, per le aree interessate alla realizzazione delle opere e degli impianti a totale carico della Regione, la concessione, da parte del Comune di Comacchio, nel diritto di superficie per una durata di anni 30, rinnovabile.
Sono in ogni caso applicabili, ai fini della realizzazione delle opere e degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, le norme della legge 13 febbraio 1933, n. 215 Sito esterno ed ogni altra norma in materia di espropriazione urgente per pubblica utilità.
Art. 4
Per l'esercizio finanziario 1976 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere, entro il limite di un miliardo di lire, contributi nella misura massima prevista per le opere pubbliche di bonifica, a favore della SIVALCO SpA per la realizzazione di opere ed impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio.
L'assegnazione del contributo, di cui al comma precedente, è subordinata alla presentazione dei progetti di stralcio esecutivi nonchè alla concessione trentennale, da parte del Comune di Comacchio alla
SIVALCO SpA, della disponibilità esclusiva del complesso vallivo oggetto dell'intervento di cui al progetto richiamato all'art. 1 della presente legge.
La concessione e la esecuzione degli impianti e delle opere, di cui ai commi precedenti, saranno regolate dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.
La disponibilità esclusiva del complesso vallivo necessario per la realizzazione delle opere previste dal progetto di cui all'art. 1 della presente legge, deve ispirarsi alle disposizioni previste dalla legge regionale 25 febbraio 1973 n. 13 e dal relativo accordo para - sociale.
Art. 5
Le opere di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti in materia.
Art. 6
Le somme di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge saranno erogate alla SIVALCO SpA sui lavori e sugli acquisti effettuati in esecuzione dei progetti, di cui ai precedenti articoli, con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
Art. 7
All'onere di due miliardi di lire derivante dall'applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, dotati rispettivamente di lire un miliardo, alla cui copertura finanziaria si provvede:
- quanto a L.1.000.000.000, mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75300 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce 3 dell'elenco n.6 annesso al bilancio stesso;
- quanto a L.1.000.000.000, mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 9 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1976.
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.64215 Realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la SIVALCO SpA (Titolo II - Sezione 2a - Categ. 9a - Rubrica 13a)(cni)
L.1.000.000.000
Cap.64220 Contributi alla SIVALCO SpA per la realizzazione di opere ed impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio (Titolo II - Sezione 2a - Categ. 11a - Rubrica 13a)(cni)
L.1.000.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.1.000.000.000
Cap.75300 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato
L.1.000.000.000
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 dicembre 1976

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