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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. 55

PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE SITUATE NEI COMUNI DI BELLARIA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, RICCIONE, RIMINI E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, COLPITE DAL NUBIFRAGIO DEL 18 E 19 AGOSTO 1976

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 24 dicembre 1976

Art. 3
Per la concessione dei contributi specificati nella presente legge saranno adottate le medesime norme e procedure previste dalle leggi regionali 2 aprile 1973, n. 19, 5 luglio 1976, n. 25, e 10 gennaio 1973, n. 3.
Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Ciascuna domanda sarà corredata di certificazione stilata dal Comitato circondariale di Rimini, intesa a riscontrare l'effettivo sussistere delle condizioni di danneggiamento indicate all'art. 1.

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