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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 5

INDENNITA' MENSILE AI PRESIDENTI DEL COMITATO E DELLE SEZIONI DECENTRATE DELL' ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 dell' 1 febbraio 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1973 n. 31 è, con decorrenza dal 12 settembre 1973, così modificato:
Ai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate compete, altresì, una indennità mensile lorda di L.100.000 ".
Art. 2
Gli oneri relativi al pagamento dell'indennità prevista dal precedente art. 1 trovano copertura:
a) quanto a lire 27.500.000, concernenti l'onere per gli esercizi 1973, 1974 e 1975, mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, con riferimento alla voce 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio stesso;
b) quanto a Lire 12.000.000, concernenti l'onere relativo al pagamento dell'indennità in questione per l'esercizio finanziario in corso, con lo stanziamento iscritto al capitolo 03100 " Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo " del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 gennaio 1977

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