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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Art. 5
I Comitati comprensoriali trasmettono, ad istruttoria tecnica avvenuta, i piani di sviluppo aziendali o interaziendali ai Consigli dei produttori e lavoratori agricoli che esprimono parere entro 30 giorni dal ricevimento.
In particolare, ai Consigli dei produttori e lavoratori agricoli spetta:
a) esprimere un giudizio circa l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione dei piani di sviluppo;
b) fornire valutazioni sull'idoneità dei piani di sviluppo alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento, in relazione agli investimenti e agli altri interventi in essi programmati;
c) esprimere un giudizio che accerti come i piani di sviluppo non siano in contrasto con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani di sviluppo comprensoriali e delle Comunità montane, nonchè dai piani di intervento settoriali della Regione.

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