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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Sezione I
INDENNITA' DI CESSAZIONE
Art. 31
L'indennità di anticipata cessazione può essere richiesta da:
a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti al successivo art. 35;
b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, qualora i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai fini indicati dal suddetto art. 35;
c) coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino attività presso l'azienda il cui titolare benefici della indennità di anticipata cessazione.
I richiedenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere titolari di aziende con superficie non superiore a 15 ettari, fatte salve le eccezioni contemplate nell'art. 33 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Art. 32
Per usufruire dell'indennità di anticipata cessazione i richiedenti debbono avere compiuto i 55 anni di età, dedicare all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro e ricavare da tale attività almeno il 50 per cento del reddito complessivo da lavoro.
Ai fini dell'accettazione delle richieste dell'indennità di anticipata cessazione, i Comitati comprensoriali considereranno prioritarie le domande provenienti da imprenditori agricoli che:
- abbiano superato i 60 anni di età;
- dedichino all'agricoltura più dei due terzi del loro tempo di lavoro e ricavino da tale attività più dei due terzi del loro reddito e versino per tale motivo in una situazione economica particolarmente disagiata.
Art. 33
Ai fini della concessione dell'indennità di anticipata cessazione è richiesto agli imprenditori agricoli:
- di avere esercitato l'attività agricola nel quinquennio precedente la presentazione della domanda;
- di non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge o della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33;
- di non aver alienato, a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda di indennità, più del 20% della superficie aziendale.
Per ottenere la concessione della indennità i coadiuvanti familiari ed i lavoratori dipendenti agricoli debbono, oltre ad essere iscritti alle rispettive assicurazioni obbligatorie, avere esercitato l'attività agricola per almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui l'ultimo anno presso l'azienda che cessa l'attività agricola.
Art. 34
I richiedenti l'indennità di anticipata cessazione debbono impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno e successive modificazioni, a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura e, qualora si tratti di imprenditori, a non esercitare ulteriore attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti agricoli.
In caso di inadempienza il Comitato comprensoriale deciderà la sospensione o revoca della concessione dell'indennità di cessazione.
L'imprenditore agricolo potrà conservare per i suoi fabbisogni familiari l'uso o la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore a cinquemila mq per ciascun componente familiare dedito all'attività agricola presso l'azienda che cessa l'attività, fermo restando il limite massimo del 15 per cento dell'intera superficie previsto dall'art. 35, ultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Art. 35
La concessione dell'indennità di anticipata cessazione è subordinata alla condizione che le superfici sulle quali viene esercitata l'attività agricola che si intende cessare vengano cedute a titolo di affitto per almeno 15 anni o in enfiteusi o in proprietà ad aziende coltivatrici, singole o associate, o a cooperative agricole che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, approvato e ammesso al finanziamento ai sensi della presente legge, ovvero all'organismo fondiario di cui al successivo art. 39 a titolo di affitto per almeno 15 anni o in proprietà.
L'organismo fondiario destina immediatamente la terra, mediante cessione in affitto per almeno 15 anni o in enfiteusi o in proprietà se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno 15 anni se acquisita a titolo di affitto, all'ampliamento di aziende coltivatrici, singole, associate o cooperative che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, approvato e ammesso al finanziamento ai sensi della presente legge.
L'organismo fondiario può anche procedere con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre, salvo l'adozione entro 6 mesi dei provvedimenti definitivi.
I terreni, acquisiti dall'organismo fondiario, che non possono essere utilizzati a scopi di ampliamento aziendale ai sensi del precedente 2 comma, possono essere destinati, in conformità dei piani di sviluppo comprensoriali o delle Comunità montane, ad operazioni di riordino fondiario o aziendale, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento ovvero a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.
Sulle operazioni che l'organismo fondiario svolge in applicazione del presente articolo deve essere sentito il parere del Comitato comprensoriale territorialmente competente.
Art. 36
L'indennità di anticipata cessazione è corrisposta a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell' attività agricola e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in dodici mensilità per un ammontare annuo pari a quello previsto dall'art. 38 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Per la concessione dell'indennità può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.
Per ogni azienda che cessa l'attività, l'indennità può essere concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.
Le richieste dei coadiuvanti familiari permanenti prevalgono su quelle dei lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.
Art. 37
I beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del versamento dei contributi volontari per le assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi. I beneficiari dell'indennità conservano il diritto all'assistenza sanitaria ed agli assegni familiari.
Art. 38
Gli uffici regionali competenti invieranno i nulla - osta rilasciati dai Comitati comprensoriali all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvederà ai relativi pagamenti nonchè al Ministero dell' agricoltura e delle foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.
Tali elenchi saranno contemporaneamente trasmessi al Ministero dell'agricoltura e foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.
Art. 39
Esercita le funzioni di organismo fondiario sul territorio regionale l'ente Delta Padano - ente di sviluppo agricolo, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con la Regione.
Sulla base dei programmi - stralcio annuali dei singoli comprensori, la Regione determinerà i limiti finanziari entro i quali l'Ente può procedere in ogni comprensorio all'acquisizione di nuovi terreni.

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