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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Titolo III
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DESTINAZIONE DELLE TERRE RESESI DISPONIBILI ALLA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE ED AL RIASSETTO DEL TERRITORIO
Art. 28
Per conseguire le finalità di cui al titolo I anche attraverso un' adeguata mobilità delle terre, la Regione istituisce aiuti in favore degli imprenditori e dei lavoratori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate.
Art. 29
Il regime di aiuti previsto dal presente titolo comporta:
- una indennità annua di prepensionamento a favore degli imprenditori che cessano anticipatamente l'attività agricola alle condizioni stabilite dalla presente legge:
- e/ o un premio forfettario di apporto strutturale per coloro che destinano le terre agli scopi indicati dal presente titolo.
Art. 30
Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti di cui al presente titolo sono attribuite ai Comitati comprensoriali.
Spetta, tra l'altro, ai Comitati comprensoriali:
- ricevere, esaminare ed approvare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, le richieste di aiuti in base ai criteri stabiliti dalla presente legge ed in conformità di quanto determinato dal Consiglio regionale circa l'applicazione del regime di aiuti all'attività agricola sul territorio comprensoriale;
- accertare la sussistenza delle condizioni richieste dal presente titolo ed in particolare accertare la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dal successivo art. 35.
Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i Comitati comprensoriali dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli.
In ogni caso, i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli di cui al precedente art. 4 hanno il compito di esprimere parere, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei Comitati comprensoriali, sulle domande tese ad ottenere l'indennità di anticipata cessazione e/ o il premio di apporto strutturale e sulla destinazione delle terre che si rendono disponibili a seguito della concessione degli aiuti previsti dal presente titolo.
Sezione I
INDENNITA' DI CESSAZIONE
Art. 31
L'indennità di anticipata cessazione può essere richiesta da:
a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti al successivo art. 35;
b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, qualora i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai fini indicati dal suddetto art. 35;
c) coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino attività presso l'azienda il cui titolare benefici della indennità di anticipata cessazione.
I richiedenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere titolari di aziende con superficie non superiore a 15 ettari, fatte salve le eccezioni contemplate nell'art. 33 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Art. 32
Per usufruire dell'indennità di anticipata cessazione i richiedenti debbono avere compiuto i 55 anni di età, dedicare all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro e ricavare da tale attività almeno il 50 per cento del reddito complessivo da lavoro.
Ai fini dell'accettazione delle richieste dell'indennità di anticipata cessazione, i Comitati comprensoriali considereranno prioritarie le domande provenienti da imprenditori agricoli che:
- abbiano superato i 60 anni di età;
- dedichino all'agricoltura più dei due terzi del loro tempo di lavoro e ricavino da tale attività più dei due terzi del loro reddito e versino per tale motivo in una situazione economica particolarmente disagiata.
Art. 33
Ai fini della concessione dell'indennità di anticipata cessazione è richiesto agli imprenditori agricoli:
- di avere esercitato l'attività agricola nel quinquennio precedente la presentazione della domanda;
- di non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge o della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33;
- di non aver alienato, a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda di indennità, più del 20% della superficie aziendale.
Per ottenere la concessione della indennità i coadiuvanti familiari ed i lavoratori dipendenti agricoli debbono, oltre ad essere iscritti alle rispettive assicurazioni obbligatorie, avere esercitato l'attività agricola per almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui l'ultimo anno presso l'azienda che cessa l'attività agricola.
Art. 34
I richiedenti l'indennità di anticipata cessazione debbono impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno e successive modificazioni, a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura e, qualora si tratti di imprenditori, a non esercitare ulteriore attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti agricoli.
In caso di inadempienza il Comitato comprensoriale deciderà la sospensione o revoca della concessione dell'indennità di cessazione.
L'imprenditore agricolo potrà conservare per i suoi fabbisogni familiari l'uso o la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore a cinquemila mq per ciascun componente familiare dedito all'attività agricola presso l'azienda che cessa l'attività, fermo restando il limite massimo del 15 per cento dell'intera superficie previsto dall'art. 35, ultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Art. 35
La concessione dell'indennità di anticipata cessazione è subordinata alla condizione che le superfici sulle quali viene esercitata l'attività agricola che si intende cessare vengano cedute a titolo di affitto per almeno 15 anni o in enfiteusi o in proprietà ad aziende coltivatrici, singole o associate, o a cooperative agricole che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, approvato e ammesso al finanziamento ai sensi della presente legge, ovvero all'organismo fondiario di cui al successivo art. 39 a titolo di affitto per almeno 15 anni o in proprietà.
L'organismo fondiario destina immediatamente la terra, mediante cessione in affitto per almeno 15 anni o in enfiteusi o in proprietà se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno 15 anni se acquisita a titolo di affitto, all'ampliamento di aziende coltivatrici, singole, associate o cooperative che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, approvato e ammesso al finanziamento ai sensi della presente legge.
L'organismo fondiario può anche procedere con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre, salvo l'adozione entro 6 mesi dei provvedimenti definitivi.
I terreni, acquisiti dall'organismo fondiario, che non possono essere utilizzati a scopi di ampliamento aziendale ai sensi del precedente 2 comma, possono essere destinati, in conformità dei piani di sviluppo comprensoriali o delle Comunità montane, ad operazioni di riordino fondiario o aziendale, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento ovvero a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.
Sulle operazioni che l'organismo fondiario svolge in applicazione del presente articolo deve essere sentito il parere del Comitato comprensoriale territorialmente competente.
Art. 36
L'indennità di anticipata cessazione è corrisposta a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell' attività agricola e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in dodici mensilità per un ammontare annuo pari a quello previsto dall'art. 38 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Per la concessione dell'indennità può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.
Per ogni azienda che cessa l'attività, l'indennità può essere concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.
Le richieste dei coadiuvanti familiari permanenti prevalgono su quelle dei lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.
Art. 37
I beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del versamento dei contributi volontari per le assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi. I beneficiari dell'indennità conservano il diritto all'assistenza sanitaria ed agli assegni familiari.
Art. 38
Gli uffici regionali competenti invieranno i nulla - osta rilasciati dai Comitati comprensoriali all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvederà ai relativi pagamenti nonchè al Ministero dell' agricoltura e delle foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.
Tali elenchi saranno contemporaneamente trasmessi al Ministero dell'agricoltura e foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.
Art. 39
Esercita le funzioni di organismo fondiario sul territorio regionale l'ente Delta Padano - ente di sviluppo agricolo, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con la Regione.
Sulla base dei programmi - stralcio annuali dei singoli comprensori, la Regione determinerà i limiti finanziari entro i quali l'Ente può procedere in ogni comprensorio all'acquisizione di nuovi terreni.
Sezione II
PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE
Art. 40
Possono richiedere il premio di apporto strutturale:
<ELENCO> a) gli imprenditori agricoli proprietari di terreni, ai quali venga concessa l'indennità di anticipata cessazione e rendano disponibili i terreni ai fini previsti al presente titolo. Il premio si aggiunge all' indennità di cessazione della attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;
b) i proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono od enfiteuta chiesto la indennità di anticipata cessazione, pongono i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui al presente titolo;
c) i proprietari che, pur senza avere titolo all'indennità di anticipata cessazione, offrono i propri terreni per gli scopi di cui al presente titolo;
d) i proprietari sui cui fondi affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli si impegnino a realizzare in forme associative nell'azienda di cui divengono titolari un piano di sviluppo;
e) i proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo I;
f) i proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti;
g) gli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di anticipata cessazione; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento.
In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.
Art. 41
Il premio di apporto strutturale è corrisposto in una unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.
L'importo del premio è pari a otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone; è ridotto a sei annualità nel caso dei proprietari di cui alla lettera
c) del precedente articolo, che non hanno titolo all'indennità di anticipata cessazione.
In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25% quando i terreni sono offerti in affitto.
Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 40 - 3 comma - della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di esproprio per utilità pubblica.
Art. 42
Sulla base degli elenchi degli aventi diritto trasmessi dai Comitati comprensoriali, la Regione provvederà al pagamento dei premi di apporto strutturale ed invierà tali elenchi al Ministero della agricoltura e delle foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.
Gli elenchi degli aventi diritto a tale premio ed il relativo ammontare vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

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