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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Titolo IV
INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE SEZIONE I INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA
Art. 43
Le finalità dell'attività di socio - informazione sono: <ELENCO> a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio - economica; <ELENCO> b) studiare ed esaminare casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni; <ELENCO> c) fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un' altra attività, ovvero per la cessazione definitiva dell' attività agricola; <ELENCO> d) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive offerte ai loro figli nel settore. </TESTO> <MODIFICHE> CA LR ER 1979 04 20 0010 0011 00 CA LR ER 1981 09 08 0034 0015 00 CA LR ER 1986 11 03 0036 0054 00 AL LR ER 1999 04 21 0003 0241 00 </MODIFICHE> <STATO> </STATO> <KEYWORD> AGRICOLTURA DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA 0 028A 630/635 0 001AA 341.176;21 </KEYWORD>
Sezione I
INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA
Art. 44
La Regione istituirà, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un apposito servizio per il coordinamento delle attività di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161 del 17 aprile 1972.
Le funzioni amministrative attinenti i servizi e le attività di socio - informazione sono attribuite ai Comitati comprensoriali.
L'attività di socio - informazione è svolta in conformità degli obiettivi e delle scelte contenute nei piani di sviluppo economico e sociale dei Comitati comprensoriali e delle Comunità montane.
Art. 45
I Comitati comprensoriali promuovono la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli alla gestione dei servizi di socio - informazione.
Ai consigli dei produttori e lavoratori agricoli, di cui al precedente art. 4, spetta in ogni caso:
- formulare il programma annuale delle attività di socio - informazione;
- concorrere al coordinamento e controllo dell'attuazione del programma stesso;
- elaborare proposte per lo sviluppo della attività di socio - informazione.
Ai Comitati comprensoriali spetta, tra l'altro:
- adottare il programma annuale delle attività di socio - informazione quale parte integrante del programma stralcio annuale di cui all'art. 26 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12;
- assicurare il coordinamento tra l'attività di socio - informazione e quelle degli uffici di piano, del servizio di sviluppo agricolo e di formazione professionale nell'ambito comprensoriale.
I Comitati comprensoriali possono affidare compiti di socio - informazione ad associazioni costituite da produttori agricoli, singoli od associati, che presentino nell'ambito di programmi di assistenza tecnica piani annui di lavoro per iniziative di socio - informazione da svolgersi in collegamento con i competenti servizi comprensoriali. Tali associazioni dovranno assumere come scopo sociale, oltre lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, la creazione di servizi informativi per i propri associati e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 50 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Per i piani di lavoro approvati, i Comitati comprensoriali concedono un contributo annuo del limite massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite da produttori singoli od associati e con l'adesione di almeno 500 produttori;
b) avere una durata non inferiore ai 10 anni;
c) essere rette da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta degli aderenti alla associazione;
d) prevedere l'utilizzazione di tecnici ed esperti in possesso di requisiti idonei allo svolgimento della attività assunta come scopo sociale. In ogni caso, entro il triennio successivo la costituzione della associazione, i suddetti quadri dovranno essere formati per almeno il 75% da consulenti socio - economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge statale 9 maggio 1975, n. 153.
La domanda di riconoscimento va inoltrata al presidente della Regione. Ad essa vanno allegati: lo statuto, l'elenco dei soci e l'indicazione del Comprensorio o dei Comprensori in cui l'associazione si impegna a svolgere l'attività di informazione socio - economica.
Il presidente della Regione, sentita la competente Commissione consiliare, provvede con proprio decreto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda ad approvare lo statuto ed a riconoscere la associazione.
Il riconoscimento può essere revocato con provvedimento motivato per accertate e gravi inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti o nella gestione dell'associazione.
La Regione, sulla base dei programmi stralcio e nei limiti degli stanziamenti attribuiti in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, lettere a) e c) della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno, provvede annualmente ad assegnare ai Comitati comprensoriali i fondi necessari per le attività di informazione socio - economica da svolgersi nel Comprensorio.
Art. 46
Fino all'emanazione dei decreti delegati previsti all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno, la formazione e il perfezionamento dei consulenti socio - economici saranno svolti secondo quanto previsto dagli artt. 51, 52, 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Art. 47
Al servizio regionale di coordinamento delle attività di socio - informazione di cui al precedente art. 44, 1 comma, sono affidati lo studio e la messa a punto delle metodologie nonchè la predisposizione di materiale utile allo svolgimento delle attività di socio - informazione.
In particolare il servizio provvederà, in collaborazione con gli uffici regionali e comprensoriali interessati, alla rilevazione dei flussi di mobilità della popolazione agricola in rapporto alla dinamica degli altri settori e alla diffusione di notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra - agricolo, nonchè sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.
Art. 48
Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Regione inoltrerà al Ministero del lavoro ed a quello dell'agricoltura e foreste una relazione concernente le attività di informazione socio - economica svolte nell'anno precedente.
La relazione conterrà il consuntivo dell'attività svolta, il quadro delle attività programmate e la conseguente richiesta di finanziamenti.
Sezione II
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA
Art. 49
In attesa della legge regionale di riordino generale della formazione e qualificazione professionale, le attività inerenti la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno svolte dalla Regione nell'ambito dei propri programmi annuali di attività formativa e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.

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