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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 1
Istituzione e compiti dell'Azienda
E' istituita l'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia - Romagna, denominata ARIS.
L'ARIS non ha fini di lucro; essa persegue scopi di pubblico interesse e, nel quadro dell'equilibrio economico della gestione, opera per il ripopolamento faunistico e ittico del territorio regionale, ai fini dell'esercizio venatorio e della pesca sportiva e ricreativa.
A tale scopo l'azienda, sulla base di quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 21 gennaio 1974 n. 5, provvede a:
a) fornire agli enti locali ed alle associazioni dei cacciatori e dei pescatori del territorio regionale, che ne fanno richiesta, la selvaggina e le specie ittiche necessarie all'attuazione dei programmi di ripopolamento;
b) sperimentare ed attuare nuove tecniche in grado di rendere più produttive le immissioni di selvaggina o di pesce da semina;
c) sperimentare nuove forme di allevamento e di ambientamento delle specie ittiche e di selvaggina idonee al ripopolamento del territorio regionale;
d) compiere studi su problemi tecnici riguardanti la caccia, la pesca e l'allevamento della selvaggina e delle specie ittiche idonee alla pesca sportiva, nonchè il rapporto della selvaggina e delle varie specie ittiche con l'ambiente naturale;
e) promuovere lo scambio di esperienze e la diffusione di informazioni tecniche in materia di ripopolamenti e di difesa della fauna selvatica e ittica, stabilendo anche accordi di collaborazione con istituti di produzione e di ricerca;
f) assolvere i compiti affidatile dal Consiglio e dalla Giunta della Regione Emilia - Romagna.
Per i compiti di ripopolamento, l'ARIS gestisce impianti per la produzione della selvaggina e di specie ittiche in cattività o in campo aperto utilizzando le attrezzature che ad essa vengono affidate dalla Regione.
Può altresì acquisire le attrezzature fisse e mobili necessarie per la gestione degli impianti in carico.
Nella eccezionale eventualità che la produzione degli impianti gestiti non sia sufficiente a garantire i ripopolamenti o a realizzare i programmi di sperimentazione, oppure che la produzione degli impianti stessi risulti eccedente in rapporto ai ripopolamenti di cui sopra, l'ARIS può acquistare sul mercato o vendere ad enti pubblici o associazioni venatorie nonchè agli organismi venatori previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, quantitativi di selvaggina o di pesce.
L'ARIS provvede ad acquistare direttamente alle fonti di produzione il materiale di cattura, ittico e faunistico, necessario al ricambio dei riproduttori, al rinsanguamento delle specie ed ai fini aziendali di cui alle precedenti lettere b) e c).
L'azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della regione.

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