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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 10
Provvedimenti urgenti
Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.
In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

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