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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 11
Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale.
Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.
I componenti del collegio dei revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della commissione amministratrice.
Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.
I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono, in ogni caso, al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

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