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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 13
Il Direttore
Il direttore dell'azienda è nominato dal Presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda stessa e viene scelto tra i collaboratori regionali inquadrati al VII livello funzionale - retributivo.
Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti, inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice.

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