Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 14
Vigilanza e controllo
La vigilanza sulla gestione dell'azienda è esercitata dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto e della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.
Le deliberazioni di cui alle lettere a, b) e c) del precedente articolo 8 sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale; quelle di cui alla lettera g) del precedente articolo 8 e quelle di cui al successivo art. 22 sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.

Espandi Indice