Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 15
Personale dell'Azienda
L'ARIS si avvale, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, di personale regionale o di enti locali posto in posizione di comando e di personale organicamente dipendente dall'azienda.
Il numero complessivo del personale, di cui al primo comma, non può superare quello indicato nell'allegata tabella di cui al successivo art. 19.
La commissione amministratrice delibera la richiesta di comando di personale di ruolo dipendente dalla Regione o da enti locali. La deliberazione deve indicare le funzioni che si intendono attribuire a questo personale e la loro parificazione con quelle assegnate ad una delle qualifiche funzionali di cui alla sopracitata tabella. Il posto corrispondente alla qualifica richiamata deve risultare vacante.
Salvo quanto previsto ai commi precedenti per il comando di personale ed agli artt. 20 e 27 per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975 presso il consorzio obbligatorio tutela pesca in Emilia e nei centri gestiti dall'ARIS, la copertura, sia in sede di primo impianto che di successive vacanze, dei posti previsti all'art. 19 avviene per pubblico concorso.
La commissione amministratrice deve, peraltro, prima di bandire a norma del successivo art. 17 i pubblici concorsi, richiedere alla Giunta regionale ed alle Province se intendono comandare presso la azienda personale dipendente.
L'azienda, per eventuali esigenze di lavori stagionali, può assumere personale alle condizioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Espandi Indice