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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 16
Stato giuridico ed economico del personale
Il personale di ruolo dipendente dalla Regione e da enti locali, posto in posizione di comando presso l'azienda, conserva lo stato giuridico ed economico dell'amministrazione di appartenenza. E' alle dipendenze funzionali dell'azienda, presta servizio presso la sede assegnatagli distribuendo l'orario di lavoro contrattuale in conformità alle esigenze del servizio.
L'azienda rimborsa alla amministrazione di appartenenza gli oneri diretti e riflessi per il personale comandato, ivi compresi i compensi per prestazioni straordinarie ed indennità di missione. Nessun compenso aggiuntivo può essere corrisposto, a qualunque titolo, dall'azienda al personale comandato.
Al personale organicamente dipendente dall'azienda si applica integralmente lo stato giuridico ed economico del personale della Regione Emilia - Romagna.
Le eventuali modifiche disposte al riguardo dai competenti organi regionali si intendono, fin da ora, recepite anche nei confronti del personale dipendente dall'azienda.
Agli effetti dell'applicazione del trattamento giuridico del personale regionale a quello dipendente dall'azienda, e per quanto non previsto dalla presente legge, si intendono sostituiti il Presidente della Giunta regionale dal presidente dell'azienda, la Giunta regionale dalla commissione amministratrice e l'assessore, nonchè il responsabile d' ufficio, dal direttore dell'azienda.

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