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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 17
Concorsi pubblici
Il concorso viene deliberato dalla commissione amministratrice, che determina altresì le modalità di svolgimento del medesimo e le adeguate forme di pubblicità.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme contemplate negli artt. 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e successive modificazioni.
Le eventuali modifiche apportate alle citate norme dai competenti organi regionali si intendono fin da ora recepite nella presente legge, in quanto compatibili.
Le commissioni di esame sono nominate dalla commissione amministratrice e sono composte:
a) dal presidente dell'azienda, che le presiede;
b) dal direttore dell'azienda;
c) da due esperti nelle discipline e tecniche corrispondenti ai compiti propri della qualifica cui appartengono i posti a concorso, nominati dalla commissione amministratrice con voto limitato; i due esperti possono essere anche componenti della commissione stessa;
d) da un rappresentante sindacale designato, su richiesta del presidente, di comune accordo dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

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