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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 18
Infrazioni disciplinari
Per il personale assunto dall'azienda si applica, in quanto compatibile, in caso di infrazioni disciplinari, l'art. 77 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26, intendendosi sostituita alla Giunta regionale la commissione amministratrice dell'azienda e al responsabile dell'ufficio o servizio il direttore dell'azienda stessa. Funge da commissione disciplinare la commissione di cui agli artt. 78 e seguenti della citata legge regionale n. 25 del 20 luglio 1973 e successive modifiche.

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