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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 19
Organizzazione degli uffici
Gli uffici dell'azienda si articolano in servizio allevamenti e servizio amministrativo - contabile. Il direttore dell'azienda sovraintende e coordina entrambi i servizi.
L'organico dell'azienda si compone di trentaquattro posti distribuiti nelle qualifiche funzionali di cui alla allegata tabella.
I valori parametrali attribuiti ai livelli funzionali - retributivi sopra indicati sono quelli di cui all' art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26.
Il regolamento di gestione, di cui al successivo art. 28, deve indicare per ciascuna delle qualifiche funzionali sopra citate il relativo profilo professionale.
Le variazioni all'organico dell'azienda sono apportate con legge regionale.

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