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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 2
Patrimonio dell'Azienda e relativa gestione
Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente dai beni mobili, compresi quelli esistenti presso gli immobili di proprietà regionale affidati in gestione all'azienda stessa.
L'azienda può compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento degli scopi previsti al precedente art. 1, nel quadro dei programmi di produzione approvati dalla Regione.

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