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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 21
Avvalimento di uffici regionali
L'azienda può avvalersi per lo svolgimento di taluni servizi amministrativi e di contabilità, compresi quelli inerenti alla amministrazione del personale, dei competenti uffici della Regione. A tale scopo, la Regione e l'azienda dovranno concordare il tipo e la natura di questi servizi nonchè le modalità secondo le quali farsi luogo all'avvalimento dei predetti uffici. Al riguardo, dovranno essere adottati appositi atti formali.

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