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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 22
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria dell'azienda, affidato ad un istituto di credito con deliberazione della commissione amministratrice, è regolato dalle norme di cui alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria della Regione e al relativo regolamento di attuazione 28 luglio 1973, n. 27, in quanto applicabili.

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