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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 23
Finanziamento delle attività di ripopolamento faunistico e ittico
La Regione assegna annualmente all'ARIS i fondi necessari all'attuazione dei programmi di ripopolamento faunistico ed ittico nel territorio regionale, stanziando l'equivalente importo negli appositi capitoli di bilancio.

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