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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 24
Finanziamento in conto capitale da destinare agli impianti di produzione faunistica e ittica
L'autorizzazione di spesa per i conferimenti all'ARIS di fondi, attrezzature o impianti da destinare alla produzione di selvaggina o di pesce, è determinata con apposito provvedimento della Regione.

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