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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 25
Scioglimento dell'Azienda regionale in sede
L'azienda regionale per l'incremento della selvaggina, costituita con legge regionale 21 gennaio 1974 n. 5, è sciolta e le sue funzioni sono assunte dall'ARIS (azienda per il riequilibrio ittico e faunistico del territorio) che ne riceve in consegna i beni mobili e ne assume i diritti e le obbligazioni, nonchè tutte le attività e passività, quali risultano dal bilancio di chiusura. Gli articoli dal numero 42 al numero 56 della citata legge regionale n. 5 sono abrogati. Gli organi dell'azienda rimangono in funzione sino alla nomina dei nuovi organi, di cui al precedente art. 4.
Il presidente in carica provvede alla liquidazione delle attività e passività, di cui al primo comma, nel termine di un anno a decorrere dalla data di promulgazione della presente legge.

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