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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 26
Scioglimento del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia
Il consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia, costituito con DM 5 dicembre 1931 n. 1604, è sciolto. Le sue funzioni, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1 della presente legge, sono assunte dall'ARIS.
I beni mobili del disciolto consorzio passano in proprietà dell'ARIS, che ne assume la gestione.
L'ARIS assume i diritti e le obbligazioni del disciolto consorzio, nonchè tutte le attività e passività, quali risultano dal suo bilancio di chiusura.
Il presidente in carica provvede alla liquidazione delle attività e passività, di cui al precedente comma, nel termine di un anno a decorrere dalla data di promulgazione della presente legge.

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