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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 27
Personale del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca
Il personale del disciolto consorzio obbligatorio per la tutela della pesca, assunto in data anteriore al 31 dicembre 1975, in servizio stabile o continuativo ed a pieno orario alla data di scioglimento, viene assorbito dall'ARIS ed inquadrato nelle qualifiche funzionali comprese nell'organico dell'azienda.
Il personale viene assorbito con le qualifiche corrispondenti a quelle rivestite nel consorzio alla data del 31 dicembre 1975 e viene inquadrato in quelle funzionali dell'azienda in rapporto e con riferimento a dette qualifiche.
L'inquadramento decorre, ai fini giuridici ed economici, dal giorno successivo a quello di scioglimento del consorzio. Il personale assunto dopo la data del 15 gennaio 1972 viene inquadrato previo accertamento di idoneità, da espletarsi dalla commissione di cui all'art. 17. L'accertamento viene effettuato al termine del primo anno di servizio effettivo e l'inquadramento ha decorrenza, ai fini economici, dalla data di superamento della prova predetta e, ai fini giuridici, dalla data di prima assunzione.
Il personale indicato al primo comma del presente articolo viene iscritto, a cura dell'azienda, all'INADEL e alla CPDL, a decorrere dalla data di unificazione degli uffici e dei servizi.
Il servizio reso presso il predetto consorzio è riconosciuto dall'azienda con le modalità di cui all' art. 112 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, sostituito dall'art. 37 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
I provvedimenti di inquadramento del personale di cui al presente articolo e di cui all'art. 20 devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.

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