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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 3
Gestione finanziaria dell'Azienda
L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal Consiglio regionale.
Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferisce.
I bilanci preventivo e consuntivo sono illustrati da relazioni che ne costituiscono parte integrante.
Al bilancio consuntivo va pure allegato lo scopo patrimoniale e il rendiconto economico. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alle spese di esercizio l'ARIS provvede con:
a) i fondi per il finanziamento delle iniziative regionali di ripopolamento faunistico previsti dall'art. 38 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, nonchè con i fondi per il finanziamento delle iniziative regionali di ripopolamento ittico previsti dal bilancio della Regione;
b) proventi derivanti da forniture di selvaggina e di materiale ittico, da servizi prestati in via straordinaria su richiesta di enti locali, di organismi venatori e di pesca nonchè di associazioni di cacciatori o di pescatori;
c) introiti diversi ed eventuali.
Agli effetti patrimoniali e della valutazione delle giacenze la selvaggina e il materiale ittico prodotti, così come ogni altra prestazione fornita, vengono valutati al prezzo dei costi diretti e indiretti. Il prezzo di vendita della selvaggina non può essere comunque inferiore ai predetti costi.

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