Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 5
Il Presidente
Il presidente viene eletto dal Consiglio regionale seguendo le procedure previste dall'art. 62 dello statuto della Regione.
Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovraintende alla sua gestione.
Esso decade dall'incarico al cessare dell'organo che lo ha eletto.

Espandi Indice