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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 7
La Commissione amministratrice
La commissione amministratrice è composta dal presidente e da venticinque membri, di cui:
a) undici esperti eletti dal Consiglio regionale, di cui cinque designati dalla minoranza;
b) otto membri designati dalle province della regione, in ragione di uno per provincia;
c) quattro membri designati dalle associazioni regionali dei cacciatori più rappresentative;
d) due membri designati dalle associazioni regionali dei pescatori più rappresentative.
La commissione amministratrice è costituita con decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti restano in carica sino al rinnovo del Consiglio regionale.
Non possono essere nominate nella commissione amministratrice persone che abbiano interessi in attività concorrenti con quelle dell'azienda.
In caso di dimissioni, o comunque di vacanza di posto, il nuovo membro nominato dura in carica fino allo scadere del periodo di nomina del membro sostituito.
La commissione amministratrice può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda.
La commissione amministratrice può delegare - con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti una o più delle funzioni indicate al seguente articolo 8 ad un comitato esecutivo costituito dal presidente e otto componenti della commissione stessa.
La commissione amministratrice, con il regolamento di gestione di cui al successivo articolo 28, stabilisce le modalità di funzionamento del comitato esecutivo.

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