Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

Art. 8
Funzioni della Commissione amministratrice
La commissione amministratrice, nel quadro delle direttive del Consiglio regionale, svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera sui seguenti argomenti:
a) programmazione della attività dell'azienda;
b) regolamento interno di gestione;
c) predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;
d) proposte alla Regione di investimenti pluriennali per l'acquisto di impianti e il rinnovo di attrezzature di produzione;
e) liti e transazioni;
f) fissazione del listino per la contabilizzazione della selvaggina e del materiale ittico prodotti, e dei servizi;
g) proposte di atti o contratti attinenti i settori d' intervento che comportino una spesa non inferiore ai dieci milioni di lire;
h) organizzazione degli uffici;
i) designazione del direttore;
l) formulazione delle richieste di comando del personale.
La commissione amministratrice può costituire gruppi di studio per la predisposizione di piani di attività aziendale.
La commissione amministratrice, conformemente al disposto di cui al precedente art. 3 - terzo comma, trasmette alla Giunta regionale dettagliate relazioni sulla gestione svolta e sul programma di produzione dell'esercizio successivo, allegate rispettivamente ai bilanci consuntivo e preventivo.
La commissione amministratrice viene convocata dal presidente almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, rispettivamente entro il 20 settembre ed il 30 aprile.
La commissione amministratrice viene convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.
Le sedute della commissione amministratrice sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Espandi Indice