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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. 25

UNIFICAZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELL'EMILIA NELLA AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 giugno 1977

INDICE

Art. 1 - Istituzione e compiti dell'Azienda
Art. 2 - Patrimonio dell'Azienda e relativa gestione
Art. 3 - Gestione finanziaria dell'Azienda
Art. 5 - Il Presidente
Art. 6 - Il Vicepresidente
Art. 7 - La Commissione amministratrice
Art. 8 - Funzioni della Commissione amministratrice
Art. 9 - Riunioni e deliberazioni della Commissione amministratrice
Art. 10 - Provvedimenti urgenti
Art. 11 - Collegio dei Revisori
Art. 12 - Permanenza in carica
Art. 13 - Il Direttore
Art. 14 - Vigilanza e controllo
Art. 15 - Personale dell'Azienda
Art. 16 - Stato giuridico ed economico del personale
Art. 17 - Concorsi pubblici
Art. 18 - Infrazioni disciplinari
Art. 19 - Organizzazione degli uffici
Art. 20 - Inquadramento del personale
Art. 21 - Avvalimento di uffici regionali
Art. 22 - Servizio di tesoreria
Art. 23 - Finanziamento delle attività di ripopolamento faunistico e ittico
Art. 24 - Finanziamento in conto capitale da destinare agli impianti di produzione faunistica e ittica
Art. 25 - Scioglimento dell'Azienda regionale in sede
Art. 26 - Scioglimento del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia
Art. 27 - Personale del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca
Art. 28 - Regolamento di gestione
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e compiti dell'Azienda
E' istituita l'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia - Romagna, denominata ARIS.
L'ARIS non ha fini di lucro; essa persegue scopi di pubblico interesse e, nel quadro dell'equilibrio economico della gestione, opera per il ripopolamento faunistico e ittico del territorio regionale, ai fini dell'esercizio venatorio e della pesca sportiva e ricreativa.
A tale scopo l'azienda, sulla base di quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 21 gennaio 1974 n. 5, provvede a:
a) fornire agli enti locali ed alle associazioni dei cacciatori e dei pescatori del territorio regionale, che ne fanno richiesta, la selvaggina e le specie ittiche necessarie all'attuazione dei programmi di ripopolamento;
b) sperimentare ed attuare nuove tecniche in grado di rendere più produttive le immissioni di selvaggina o di pesce da semina;
c) sperimentare nuove forme di allevamento e di ambientamento delle specie ittiche e di selvaggina idonee al ripopolamento del territorio regionale;
d) compiere studi su problemi tecnici riguardanti la caccia, la pesca e l'allevamento della selvaggina e delle specie ittiche idonee alla pesca sportiva, nonchè il rapporto della selvaggina e delle varie specie ittiche con l'ambiente naturale;
e) promuovere lo scambio di esperienze e la diffusione di informazioni tecniche in materia di ripopolamenti e di difesa della fauna selvatica e ittica, stabilendo anche accordi di collaborazione con istituti di produzione e di ricerca;
f) assolvere i compiti affidatile dal Consiglio e dalla Giunta della Regione Emilia - Romagna.
Per i compiti di ripopolamento, l'ARIS gestisce impianti per la produzione della selvaggina e di specie ittiche in cattività o in campo aperto utilizzando le attrezzature che ad essa vengono affidate dalla Regione.
Può altresì acquisire le attrezzature fisse e mobili necessarie per la gestione degli impianti in carico.
Nella eccezionale eventualità che la produzione degli impianti gestiti non sia sufficiente a garantire i ripopolamenti o a realizzare i programmi di sperimentazione, oppure che la produzione degli impianti stessi risulti eccedente in rapporto ai ripopolamenti di cui sopra, l'ARIS può acquistare sul mercato o vendere ad enti pubblici o associazioni venatorie nonchè agli organismi venatori previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, quantitativi di selvaggina o di pesce.
L'ARIS provvede ad acquistare direttamente alle fonti di produzione il materiale di cattura, ittico e faunistico, necessario al ricambio dei riproduttori, al rinsanguamento delle specie ed ai fini aziendali di cui alle precedenti lettere b) e c).
L'azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della regione.
Art. 2
Patrimonio dell'Azienda e relativa gestione
Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente dai beni mobili, compresi quelli esistenti presso gli immobili di proprietà regionale affidati in gestione all'azienda stessa.
L'azienda può compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento degli scopi previsti al precedente art. 1, nel quadro dei programmi di produzione approvati dalla Regione.
Art. 3
Gestione finanziaria dell'Azienda
L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal Consiglio regionale.
Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferisce.
I bilanci preventivo e consuntivo sono illustrati da relazioni che ne costituiscono parte integrante.
Al bilancio consuntivo va pure allegato lo scopo patrimoniale e il rendiconto economico. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alle spese di esercizio l'ARIS provvede con:
a) i fondi per il finanziamento delle iniziative regionali di ripopolamento faunistico previsti dall'art. 38 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, nonchè con i fondi per il finanziamento delle iniziative regionali di ripopolamento ittico previsti dal bilancio della Regione;
b) proventi derivanti da forniture di selvaggina e di materiale ittico, da servizi prestati in via straordinaria su richiesta di enti locali, di organismi venatori e di pesca nonchè di associazioni di cacciatori o di pescatori;
c) introiti diversi ed eventuali.
Agli effetti patrimoniali e della valutazione delle giacenze la selvaggina e il materiale ittico prodotti, così come ogni altra prestazione fornita, vengono valutati al prezzo dei costi diretti e indiretti. Il prezzo di vendita della selvaggina non può essere comunque inferiore ai predetti costi.
Art. 4
Organi dell'Azienda Sono organi dell'ARIS:
a) il presidente;
b) la commissione amministratrice;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Il Presidente
Il presidente viene eletto dal Consiglio regionale seguendo le procedure previste dall'art. 62 dello statuto della Regione.
Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovraintende alla sua gestione.
Esso decade dall'incarico al cessare dell'organo che lo ha eletto.
Art. 6
Il Vicepresidente
La commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un vicepresidente.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 7
La Commissione amministratrice
La commissione amministratrice è composta dal presidente e da venticinque membri, di cui:
a) undici esperti eletti dal Consiglio regionale, di cui cinque designati dalla minoranza;
b) otto membri designati dalle province della regione, in ragione di uno per provincia;
c) quattro membri designati dalle associazioni regionali dei cacciatori più rappresentative;
d) due membri designati dalle associazioni regionali dei pescatori più rappresentative.
La commissione amministratrice è costituita con decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti restano in carica sino al rinnovo del Consiglio regionale.
Non possono essere nominate nella commissione amministratrice persone che abbiano interessi in attività concorrenti con quelle dell'azienda.
In caso di dimissioni, o comunque di vacanza di posto, il nuovo membro nominato dura in carica fino allo scadere del periodo di nomina del membro sostituito.
La commissione amministratrice può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda.
La commissione amministratrice può delegare - con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti una o più delle funzioni indicate al seguente articolo 8 ad un comitato esecutivo costituito dal presidente e otto componenti della commissione stessa.
La commissione amministratrice, con il regolamento di gestione di cui al successivo articolo 28, stabilisce le modalità di funzionamento del comitato esecutivo.
Art. 8
Funzioni della Commissione amministratrice
La commissione amministratrice, nel quadro delle direttive del Consiglio regionale, svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera sui seguenti argomenti:
a) programmazione della attività dell'azienda;
b) regolamento interno di gestione;
c) predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;
d) proposte alla Regione di investimenti pluriennali per l'acquisto di impianti e il rinnovo di attrezzature di produzione;
e) liti e transazioni;
f) fissazione del listino per la contabilizzazione della selvaggina e del materiale ittico prodotti, e dei servizi;
g) proposte di atti o contratti attinenti i settori d' intervento che comportino una spesa non inferiore ai dieci milioni di lire;
h) organizzazione degli uffici;
i) designazione del direttore;
l) formulazione delle richieste di comando del personale.
La commissione amministratrice può costituire gruppi di studio per la predisposizione di piani di attività aziendale.
La commissione amministratrice, conformemente al disposto di cui al precedente art. 3 - terzo comma, trasmette alla Giunta regionale dettagliate relazioni sulla gestione svolta e sul programma di produzione dell'esercizio successivo, allegate rispettivamente ai bilanci consuntivo e preventivo.
La commissione amministratrice viene convocata dal presidente almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, rispettivamente entro il 20 settembre ed il 30 aprile.
La commissione amministratrice viene convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.
Le sedute della commissione amministratrice sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
Art. 9
Riunioni e deliberazioni della Commissione amministratrice
Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.
L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.
La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), e), h) e i) del precedente articolo 8, sono adottate a maggioranza dei componenti la commissione.
Art. 10
Provvedimenti urgenti
Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.
In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.
Art. 11
Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale.
Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.
I componenti del collegio dei revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della commissione amministratrice.
Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.
I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono, in ogni caso, al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
Art. 12
Permanenza in carica
Il presidente, la commissione amministratrice ed il collegio dei revisori dei conti, allo scadere del loro mandato, restano in carica assicurando la continuità delle funzioni dell'azienda fino al rinnovo delle cariche.
Art. 13
Il Direttore
Il direttore dell'azienda è nominato dal Presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda stessa e viene scelto tra i collaboratori regionali inquadrati al VII livello funzionale - retributivo.
Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti, inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice.
Art. 14
Vigilanza e controllo
La vigilanza sulla gestione dell'azienda è esercitata dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto e della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.
Le deliberazioni di cui alle lettere a, b) e c) del precedente articolo 8 sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale; quelle di cui alla lettera g) del precedente articolo 8 e quelle di cui al successivo art. 22 sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.
Art. 15
Personale dell'Azienda
L'ARIS si avvale, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, di personale regionale o di enti locali posto in posizione di comando e di personale organicamente dipendente dall'azienda.
Il numero complessivo del personale, di cui al primo comma, non può superare quello indicato nell'allegata tabella di cui al successivo art. 19.
La commissione amministratrice delibera la richiesta di comando di personale di ruolo dipendente dalla Regione o da enti locali. La deliberazione deve indicare le funzioni che si intendono attribuire a questo personale e la loro parificazione con quelle assegnate ad una delle qualifiche funzionali di cui alla sopracitata tabella. Il posto corrispondente alla qualifica richiamata deve risultare vacante.
Salvo quanto previsto ai commi precedenti per il comando di personale ed agli artt. 20 e 27 per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975 presso il consorzio obbligatorio tutela pesca in Emilia e nei centri gestiti dall'ARIS, la copertura, sia in sede di primo impianto che di successive vacanze, dei posti previsti all'art. 19 avviene per pubblico concorso.
La commissione amministratrice deve, peraltro, prima di bandire a norma del successivo art. 17 i pubblici concorsi, richiedere alla Giunta regionale ed alle Province se intendono comandare presso la azienda personale dipendente.
L'azienda, per eventuali esigenze di lavori stagionali, può assumere personale alle condizioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
Art. 16
Stato giuridico ed economico del personale
Il personale di ruolo dipendente dalla Regione e da enti locali, posto in posizione di comando presso l'azienda, conserva lo stato giuridico ed economico dell'amministrazione di appartenenza. E' alle dipendenze funzionali dell'azienda, presta servizio presso la sede assegnatagli distribuendo l'orario di lavoro contrattuale in conformità alle esigenze del servizio.
L'azienda rimborsa alla amministrazione di appartenenza gli oneri diretti e riflessi per il personale comandato, ivi compresi i compensi per prestazioni straordinarie ed indennità di missione. Nessun compenso aggiuntivo può essere corrisposto, a qualunque titolo, dall'azienda al personale comandato.
Al personale organicamente dipendente dall'azienda si applica integralmente lo stato giuridico ed economico del personale della Regione Emilia - Romagna.
Le eventuali modifiche disposte al riguardo dai competenti organi regionali si intendono, fin da ora, recepite anche nei confronti del personale dipendente dall'azienda.
Agli effetti dell'applicazione del trattamento giuridico del personale regionale a quello dipendente dall'azienda, e per quanto non previsto dalla presente legge, si intendono sostituiti il Presidente della Giunta regionale dal presidente dell'azienda, la Giunta regionale dalla commissione amministratrice e l'assessore, nonchè il responsabile d' ufficio, dal direttore dell'azienda.
Art. 17
Concorsi pubblici
Il concorso viene deliberato dalla commissione amministratrice, che determina altresì le modalità di svolgimento del medesimo e le adeguate forme di pubblicità.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme contemplate negli artt. 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e successive modificazioni.
Le eventuali modifiche apportate alle citate norme dai competenti organi regionali si intendono fin da ora recepite nella presente legge, in quanto compatibili.
Le commissioni di esame sono nominate dalla commissione amministratrice e sono composte:
a) dal presidente dell'azienda, che le presiede;
b) dal direttore dell'azienda;
c) da due esperti nelle discipline e tecniche corrispondenti ai compiti propri della qualifica cui appartengono i posti a concorso, nominati dalla commissione amministratrice con voto limitato; i due esperti possono essere anche componenti della commissione stessa;
d) da un rappresentante sindacale designato, su richiesta del presidente, di comune accordo dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Art. 18
Infrazioni disciplinari
Per il personale assunto dall'azienda si applica, in quanto compatibile, in caso di infrazioni disciplinari, l'art. 77 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26, intendendosi sostituita alla Giunta regionale la commissione amministratrice dell'azienda e al responsabile dell'ufficio o servizio il direttore dell'azienda stessa. Funge da commissione disciplinare la commissione di cui agli artt. 78 e seguenti della citata legge regionale n. 25 del 20 luglio 1973 e successive modifiche.
Art. 19
Organizzazione degli uffici
Gli uffici dell'azienda si articolano in servizio allevamenti e servizio amministrativo - contabile. Il direttore dell'azienda sovraintende e coordina entrambi i servizi.
L'organico dell'azienda si compone di trentaquattro posti distribuiti nelle qualifiche funzionali di cui alla allegata tabella.
I valori parametrali attribuiti ai livelli funzionali - retributivi sopra indicati sono quelli di cui all' art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26.
Il regolamento di gestione, di cui al successivo art. 28, deve indicare per ciascuna delle qualifiche funzionali sopra citate il relativo profilo professionale.
Le variazioni all'organico dell'azienda sono apportate con legge regionale.
Art. 20
Inquadramento del personale
L'ARIS assume, con le modalità ed alle condizioni indicate nei commi successivi, il personale già dipendente dalla società cooperativa allevamento di Bagnolo, a favore del quale il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle industrie alimentari varie stabilisce la conservazione dei diritti acquisiti anche in caso di cessione dell'azienda.
L'assunzione viene disposta nei confronti del personale in servizio continuativo presso l'azienda per l'allevamento della selvaggina di Bagnolo alla data del 27 giugno 1975, data nella quale è stato stipulato da parte della Regione l'acquisto dell'azienda medesima, contestualmente conferita all'ARIS ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 21 gennaio 1974 n. 5.
Il personale predetto viene inquadrato nei posti corrispondenti alle qualifiche funzionali previste dall' organico dell'ARIS sulla base delle qualifiche rivestite presso la società cooperativa allevamento di Bagnolo in applicazione del contratto collettivo nazionale.
La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento è fissata alla data della esecutività del relativo provvedimento.
Al personale inquadrato a norma del precedente comma, il quale in base al contratto di lavoro precedente fruiva di una retribuzione superiore rispetto a quella che gli compete in dipendenza della qualifica di inquadramento, viene corrisposto un assegno personale pari alla differenza fra le due retribuzioni.
L'assegno viene riassorbito con i futuri miglioramenti economici.
Il personale già dipendente da enti pubblici che presta servizio negli uffici e nei centri di produzione gestiti dall'ARIS non viene inquadrato nell'organico dell'azienda. Di esso è richiesto il comando.
Art. 21
Avvalimento di uffici regionali
L'azienda può avvalersi per lo svolgimento di taluni servizi amministrativi e di contabilità, compresi quelli inerenti alla amministrazione del personale, dei competenti uffici della Regione. A tale scopo, la Regione e l'azienda dovranno concordare il tipo e la natura di questi servizi nonchè le modalità secondo le quali farsi luogo all'avvalimento dei predetti uffici. Al riguardo, dovranno essere adottati appositi atti formali.
Art. 22
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria dell'azienda, affidato ad un istituto di credito con deliberazione della commissione amministratrice, è regolato dalle norme di cui alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria della Regione e al relativo regolamento di attuazione 28 luglio 1973, n. 27, in quanto applicabili.
Art. 23
Finanziamento delle attività di ripopolamento faunistico e ittico
La Regione assegna annualmente all'ARIS i fondi necessari all'attuazione dei programmi di ripopolamento faunistico ed ittico nel territorio regionale, stanziando l'equivalente importo negli appositi capitoli di bilancio.
Art. 24
Finanziamento in conto capitale da destinare agli impianti di produzione faunistica e ittica
L'autorizzazione di spesa per i conferimenti all'ARIS di fondi, attrezzature o impianti da destinare alla produzione di selvaggina o di pesce, è determinata con apposito provvedimento della Regione.
Art. 25
Scioglimento dell'Azienda regionale in sede
L'azienda regionale per l'incremento della selvaggina, costituita con legge regionale 21 gennaio 1974 n. 5, è sciolta e le sue funzioni sono assunte dall'ARIS (azienda per il riequilibrio ittico e faunistico del territorio) che ne riceve in consegna i beni mobili e ne assume i diritti e le obbligazioni, nonchè tutte le attività e passività, quali risultano dal bilancio di chiusura. Gli articoli dal numero 42 al numero 56 della citata legge regionale n. 5 sono abrogati. Gli organi dell'azienda rimangono in funzione sino alla nomina dei nuovi organi, di cui al precedente art. 4.
Il presidente in carica provvede alla liquidazione delle attività e passività, di cui al primo comma, nel termine di un anno a decorrere dalla data di promulgazione della presente legge.
Art. 26
Scioglimento del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia
Il consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia, costituito con DM 5 dicembre 1931 n. 1604, è sciolto. Le sue funzioni, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1 della presente legge, sono assunte dall'ARIS.
I beni mobili del disciolto consorzio passano in proprietà dell'ARIS, che ne assume la gestione.
L'ARIS assume i diritti e le obbligazioni del disciolto consorzio, nonchè tutte le attività e passività, quali risultano dal suo bilancio di chiusura.
Il presidente in carica provvede alla liquidazione delle attività e passività, di cui al precedente comma, nel termine di un anno a decorrere dalla data di promulgazione della presente legge.
Art. 27
Personale del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca
Il personale del disciolto consorzio obbligatorio per la tutela della pesca, assunto in data anteriore al 31 dicembre 1975, in servizio stabile o continuativo ed a pieno orario alla data di scioglimento, viene assorbito dall'ARIS ed inquadrato nelle qualifiche funzionali comprese nell'organico dell'azienda.
Il personale viene assorbito con le qualifiche corrispondenti a quelle rivestite nel consorzio alla data del 31 dicembre 1975 e viene inquadrato in quelle funzionali dell'azienda in rapporto e con riferimento a dette qualifiche.
L'inquadramento decorre, ai fini giuridici ed economici, dal giorno successivo a quello di scioglimento del consorzio. Il personale assunto dopo la data del 15 gennaio 1972 viene inquadrato previo accertamento di idoneità, da espletarsi dalla commissione di cui all'art. 17. L'accertamento viene effettuato al termine del primo anno di servizio effettivo e l'inquadramento ha decorrenza, ai fini economici, dalla data di superamento della prova predetta e, ai fini giuridici, dalla data di prima assunzione.
Il personale indicato al primo comma del presente articolo viene iscritto, a cura dell'azienda, all'INADEL e alla CPDL, a decorrere dalla data di unificazione degli uffici e dei servizi.
Il servizio reso presso il predetto consorzio è riconosciuto dall'azienda con le modalità di cui all' art. 112 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, sostituito dall'art. 37 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
I provvedimenti di inquadramento del personale di cui al presente articolo e di cui all'art. 20 devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.
Art. 28
Regolamento di gestione
Entro sei mesi dalla costituzione dell'azienda, il Consiglio regionale approva il regolamento interno di gestione deliberato dalla commissione amministratrice. TABELLA RISTRUTTURATA TABELLA I ORGANIGRAMMA
Livelli funzionali - retributivi massimi, riferiti all' art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26.
1)DIREZIONE
Direttore livello 7
2)SERVIZIO ALLEVAMENTI
Responsabile allevamenti ittici livello 5
Responsabile allevamenti selvagginalivello 5
Centro trote iridea Panigale - Porchia:
Operatore responsabile - custode livello 4
Operatore - custode livello 3
Avanotteria Ciprinidi di Gavello:
Operatore responsabile - custode livello 3
Centro selvaggina di Castelvetro:
Operatore responsabile livello 4
Operatore responsabile di settore
- custode livello 3
Operatore - custode livello 3
Operatore livello 3
Operatore livello 3
Operaio livello 2
Operaio livello 2
Centro selvaggina di Bagnolo:
Operatore responsabile livello 4
Operatore - custode livello 3
Operatore livello 3
Operatore livello 3
Operatore livello 3
Operaio livello 2
Operaio livello 2
Centro selvaggina Valle Lepri:
Operatore responsabile - custodelivello 3
Operatore - guardiacaccia livello 3
Operatore - guardiacaccia livello 3
Operatore - guardiacaccia livello 3
Operaio livello 2
Centro selvaggina Pineta di Classe:
Operatore responsabile livello 3
Operatorelivello 3
3)SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Responsabile servizio amministrativo livello 5
Provveditore livello 5
Segretario livello 4
Segretariolivello 4
Coadiutore - dattilografa livello 3
Coadiutore - dattilografa livello 3
Coadiutore - dattilografa livello 3

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 giugno 1977

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