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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. 28

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI E PER INIZIATIVE DI RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E ARTISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 95 del 29 giugno 1977

Titolo I
Art. 2
Per i fini di cui al 3 comma del precedente art. 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in relazione ad ogni esercizio finanziario, delibera la concessione ai Comuni, ai Consorzi fra enti locali territoriali e alle Comunità montane di contributi per il finanziamento:
a) di ristrutturazioni, costruzioni e acquisti di immobili;
b) di acquisti di arredi funzionali e di attrezzature audiovisive.
I contributi per ristrutturazioni e per acquisti di arredi e attrezzature, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma precedente, possono essere concessi anche quando gli interventi finanziati siano relativi a immobili non di proprietà dell'ente richiedente, a condizione che questo comprovi di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a venti anni nel caso di ristrutturazioni e a cinque anni nel caso di acquisti di arredi e attrezzature.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno e devono essere corredate da un progetto culturale comprendente:
a) una relazione descrittiva dello stato delle istituzioni culturali, degli insediamenti e dei programmi di attività che si intende promuovere e svolgere;
b) i progetti di massima relativi alle opere edilizie, agli arredi funzionali e alle attrezzature audiovisive;
c) i preventivi di spesa e il piano finanziario;
d) copia dell'atto deliberativo del consiglio dell'ente richiedente, riguardante l'iniziativa;
e) il parere del Comitato comprensoriale territorialmente competente per il progetto, espresso con riferimento alle indicazioni previste nell'ultimo comma del precedente articolo 1 e alle linee dei piani comprensoriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, può acquisire il parere della Provincia cui l'ente richiedente appartiene, specificamente in ordine alle connessioni intercomprensoriali del progetto.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, potrà richiedere ulteriori documentazioni ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione dei contributi.
Art. 4
Ai fini di cui alla lettera a) del precedente art. 2, possono essere concessi contributi nella misura massima del 75% sulla spesa ammessa.
Ai fini di cui alla lettera b) del precedente art. 2, possono essere concessi contributi fino all'intero ammontare della spesa ammessa.
Nella determinazione della misura dei contributi sarà tenuto conto delle condizioni finanziarie degli enti interessati.
Per iniziative in zone di particolare depressione socio - economica e culturale o nei confronti di enti che versino in condizioni finanziarie di particolare precarietà, anche la misura dei contributi di cui al primo comma può essere elevata fino alla copertura integrale della spesa ammessa.
Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di concessione dei contributi, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, assegna all' ente beneficiario i termini di ultimazione delle opere e di stipulazione dei contratti di acquisto.
Art. 5
I contributi di cui al precedente art. 4 sono erogati:
a) per ristrutturazioni e costruzioni di immobili: in tre rate rispettivamente nella misura del 50% del contributo alla data di inizio dei lavori, del 40% e del 10% secondo le modalità indicate dall' art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18;
b) per acquisti di immobili: qualora non siano previste opere di ristrutturazione, alla data del rogito e in unica soluzione; qualora siano previste opere di ristrutturazione, in tre rate rispettivamente del 50% alla data del rogito, del 40% e del 10% secondo le modalità richiamate alla lettera
a) ;
c) per acquisti di arredi funzionali e di attrezzature audiovisive: a presentazione delle fatture e in unica soluzione.
Nel caso in cui l'ente beneficiario dei contributi non osservi i termini attuativi, di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, o l'eventuale nuovo termine fissato in via di proroga, il Consiglio regionale delibererà la revoca della concessione e il recupero dei contributi eventualmente erogati.

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