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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. 28

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI E PER INIZIATIVE DI RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E ARTISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 95 del 29 giugno 1977

Titolo II
Art. 6
Nel quadro delle linee di programmazione di cui al terzo comma dell'art. 1 e della norma di cui all' ultimo comma dello stesso art. 1, per iniziative programmate e coordinate attinenti la rilevazione e la conservazione del patrimonio bibliografico e artistico di proprietà di enti pubblici o di interesse pubblico, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in relazione ad ogni esercizio finanziario, delibera la concessione all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna di contributi per il finanziamento dell'attuazione di progetti specifici da realizzarsi con l'impegno finanziario della sola Regione o con il concorso di altri enti, pubblici o privati.
Per il finanziamento di progetti connessi con particolari esigenze nell'ambito dei fini di cui al comma precedente possono essere concessi contributi ad altri enti, pubblici o privati.
Art. 7
I progetti di cui al precedente art. 6 debbono essere presentati al Presidente della Giunta regionale accompagnati da una relazione e contenere precise indicazioni in ordine:
a) agli obiettivi, alle metodologie e ai tempi di attuazione;
b) ai soggetti partecipanti alle iniziative, e alle forme e contenuti della loro partecipazione;
c) al preventivo di spesa, al piano finanziario e alle quote di concorso nelle spese;
d) al piano organizzativo di attuazione.
Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, potrà richiedere ulteriori documentazioni ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione del contributo.
Art. 8
La deliberazione consiliare di concessione dei contributi regionali di cui al precedente art. 6 ne determina l'ammontare, che può giungere alla copertura dell'intera spesa prevista per il progetto.
Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, assegna all'ente beneficiario i termini entro i quali deve essere ultimata l'attuazione del progetto e presentata una relazione conclusiva con allegato il rendiconto finanziario.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, può chiedere relazioni sullo stato di attuazione del progetto anche nel corso dell'esecuzione.
I contributi sono erogati in un' unica soluzione alla data di inizio dell'attuazione del progetto, data da comunicarsi al Presidente della Giunta regionale.
Sulla base del rendiconto finanziario di cui al secondo comma, l'ente beneficiario restituirà alla Regione le somme da questa erogate come contributo ed eventualmente non utilizzate.
Nel caso in cui non siano osservati i termini di attuazione o l'eventuale nuovo termine fissato in via di proroga, l'ente beneficiario dovrà presentare al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, una relazione, con allegato il rendiconto finanziario, sullo stato di attuazione del progetto per le opportune determinazioni degli organi della Regione.
Art. 9
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in relazione ad ogni esercizio finanziario, delibera la concessione all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna di contributi per il finanziamento dell'attuazione di progetti concernenti la creazione e il potenziamento di servizi e impianti scientifico - tecnici, da mettere a disposizione degli operatori pubblici e privati, in ordine alla ricerca, sperimentazione e aggiornamento nel campo della conservazione del patrimonio bibliografico e artistico e per il finanziamento dei relativi programmi di attività.
Art. 10
I progetti di cui al precedente art. 9 devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale accompagnati da una relazione e contenere precise indicazioni in ordine:
a) ai servizi da realizzare;
b) alla tipologia degli impianti, alle attrezzature scientifico - tecniche e ai tempi di attuazione;
c) al preventivo di spesa e al piano finanziario;
d) alle modalità di accesso alla fruizione.
I programmi di attività di cui allo stesso articolo sono rapportati al periodo di un anno e presentati al Presidente della Giunta regionale accompagnati da una relazione contenente il preventivo di spesa e il piano finanziario.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, potrà richiedere ulteriori documentazioni ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione del contributo.
Art. 11
Per la concessione e l'erogazione di contributi per il finanziamento dell'attuazione dei progetti di cui al precedente art. 9, valgono le norme dettate dall'art. 8 della presente legge in ordine ai contributi regionali di cui all'articolo 6.
Le stesse norme valgono, in quanto applicabili, per la concessione e l'erogazione di contributi per il finanziamento dell'attuazione dei programmi di cui al medesimo articolo 9.
Art. 12
In ordine agli interventi e ai fini di cui all'art. 1 della presente legge la Giunta regionale può, con propria deliberazione, finanziare indagini e studi, affidandone l'attuazione all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna, a università, a istituti e organismi atti alla ricerca.
Art. 13
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L.2.000.000.000.
Alla autorizzazione della spesa per gli esercizi successivi al 1977 provvederà annualmente la legge di bilancio.
Art. 14
Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente articolo 13, la Regione Emilia - Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L.2.000.000.000.
Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a vent' anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensive dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L.329.000.000 a partire dall'esercizio 1977 e fino all'esercizio 1996.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1977.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
All'onere complessivo di annue L.329.000.000 la Regione Emilia - Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1977:
a) quanto a L.300.000.000, pari alla quota di interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la indicazione di destinazione contenuta nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto a L.29.000.000, pari alla quota di capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 79100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 7 annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio, in applicazione della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.

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