LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Art. 3
Cooperazione fra Stato e Regioni
Ai sensi dell'art. 34 della legge statale, la Regione Emilia - Romagna, le altre Regioni e gli organi statali competenti sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge; ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità; nonchè a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco ed in quello generale.