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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 93
Norme transitorie
Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l'esercizio finanziario 1976, si applicano le disposizioni della legge di contabilità dello Stato.
Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1976, possono essere utilizzati, conservando l'originale destinazione, fino al 31 dicembre 1977.
Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:
a) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
b) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui all'art. 72 della presente legge.
Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge " statale ", nonchè le norme che alle medesime si ricollegano, entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978, e, comunque, col 1° gennaio 1978.
Art. 94
Gestione della spesa da parte dei Comitati comprensoriali
Per la gestione dei fondi assegnati ai Comitati comprensoriali si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della presente legge concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati, fino a quando la legge regionale non disporrà diversamente.
Art. 95
Norma finale
Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge " statale " ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.
Art. 93
Norme transitorie
Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l'esercizio finanziario 1976, si applicano le disposizioni della legge di contabilità dello Stato.
Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1976, possono essere utilizzati, conservando l'originale destinazione, fino al 31 dicembre 1977.
Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:
a) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
b) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui all'art. 72 della presente legge.
Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge " statale ", nonchè le norme che alle medesime si ricollegano, entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978, e, comunque, col 1° gennaio 1978.
Art. 94
Gestione della spesa da parte dei Comitati comprensoriali
Per la gestione dei fondi assegnati ai Comitati comprensoriali si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della presente legge concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati, fino a quando la legge regionale non disporrà diversamente.
Art. 95
Norma finale
Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge " statale " ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

Note del Redattore:

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della

L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO

PLURIENNALE 1998-2000 ":

" Art. 9

1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale

è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli

stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan

ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle

assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei

contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione

quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da

regolamenti comunitari.

Art. 10

1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo

Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai

documenti di programmazione finanziaria, per ciascun

esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli

stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli

di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle

necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel

rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la

dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario

provvedere all'integrazione della quota regionale di

cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi

regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei

fondi globali di cui al successivo art. 14.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,

della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 11

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione

degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,

la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove

necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al

bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in

cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali

sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico

accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al

successivo art. 14.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate

nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del

bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre

dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma

dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e

successive modifiche. "

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con

le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 Sito esterno "

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

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