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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo IV
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA E DI TESORERIA DELLA REGIONE
Art. 45
Ragioneria regionale
La ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.
Art. 46

(modificato punto 3) da art. 10 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

Compiti di Ragioneria regionale
Sono compiti della ragioneria della Regione:
1) preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonchè dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d'intesa con l'ufficio del programma;
2) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni di spesa **.** e dei pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità la ragioneria nè dà comunicazione al Presidente della Giunta, il quale è tenuto a darne immediata informazione alla Commissione consiliare Bilancio e Affari Generali;
4) preparazione del rendiconto generale della Regione;
5) collaborazione, dietro disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unità operative nella attuazione di progetti o programmi regionali;
6) formulazione di osservazioni ai fini dell'esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e degli Enti pararegionali, e dell'accertamento del normale adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli Enti medesimi;
7) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
8) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
9) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale;
10) formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonchè se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;
11) preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
12) collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;
13) esami di relazioni inviate alla Regione da Enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;
14) esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi speciali.
Art. 47

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

Servizio di Tesoreria della Regione
Una apposita legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della Regione. (NOTA 1)
Art. 45
Ragioneria regionale
La ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.
Art. 46

(modificato punto 3) da art. 10 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

Compiti di Ragioneria regionale
Sono compiti della ragioneria della Regione:
1) preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonchè dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d'intesa con l'ufficio del programma;
2) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni di spesa **.** e dei pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità la ragioneria nè dà comunicazione al Presidente della Giunta, il quale è tenuto a darne immediata informazione alla Commissione consiliare Bilancio e Affari Generali;
4) preparazione del rendiconto generale della Regione;
5) collaborazione, dietro disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unità operative nella attuazione di progetti o programmi regionali;
6) formulazione di osservazioni ai fini dell'esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e degli Enti pararegionali, e dell'accertamento del normale adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli Enti medesimi;
7) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
8) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
9) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale;
10) formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonchè se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;
11) preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
12) collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;
13) esami di relazioni inviate alla Regione da Enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;
14) esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi speciali.
Art. 47(6)
Servizio di Tesoreria della Regione
Una apposita legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della Regione. (NOTA 1)

Note del Redattore:

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della

L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO

PLURIENNALE 1998-2000 ":

" Art. 9

1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale

è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli

stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan

ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle

assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei

contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione

quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da

regolamenti comunitari.

Art. 10

1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo

Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai

documenti di programmazione finanziaria, per ciascun

esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli

stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli

di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle

necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel

rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la

dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario

provvedere all'integrazione della quota regionale di

cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi

regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei

fondi globali di cui al successivo art. 14.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,

della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 11

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione

degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,

la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove

necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al

bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in

cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali

sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico

accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al

successivo art. 14.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate

nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del

bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre

dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma

dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e

successive modifiche. "

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con

le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 Sito esterno "

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

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