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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 32

MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1975, N. 24 "FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 luglio 1977

INDICE

Art. 1 - Scopi della legge
Art. 2 - Affidamento dei lavori
Art. 3 - Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della CTR.
Art. 4 - Modalità per la concessione dei contributi
Art. 5 - Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici
Art. 6 - Determinazione del fondo
Art. 7 - Finanziamento col ricorso al credito
Art. 8 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Scopi della legge
Al 1 comma, 7a riga, dove recita
" carte operative "
, leggasi
" carte tematiche operative "
.
Art. 2
Affidamento dei lavori
Invariato.
Art. 3
Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della CTR.
Viene così modificato:
Art. 3
Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della cartografia regionale
Per la realizzazione della Carta Tecnica Regionale e delle carte tematiche di cui all'art. 1, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane, i Comitati comprensoriali, le Province e gli altri enti pubblici dell'Emilia - Romagna che intendono fare eseguire in proprio la cartografia relativa al loro territorio o a parte di esso, devono presentare alla Regione il loro piano di produzione cartografica nelle scale previste nei rispettivi capitolati speciali dei lavori. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei piani presentati, potrà concorrere alla spesa della produzione cartografica con un contributo dal 30 al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa non potrà essere superiore al costo medio, per ettaro, sostenuto dalla Regione; l'eventuale eccedenza sarà a totale carico dell'ente richiedente. Allo stesso contributo di cui al precedente comma, potranno essere ammessi i Comuni e gli altri enti pubblici della Regione che abbiano iniziato non prima del 30 giugno 1973 la produzione cartografica sulla base di norme tecniche simili e congrue con quelle previste per la redazione della cartografia regionale. "
Art. 4
Modalità per la concessione dei contributi
Viene così modificato:
"Art. 4
Modalità per la concessione dei contributi
Per beneficiare del contributo l'ente richiedente deve attenersi alle seguenti condizioni:
a) che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale della concessione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'ente richiedente affidi, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, l'incarico di esecuzione della CTR o delle carte tematiche di cui all'art. 1 relative al territorio prescelto;
b) che il prodotto cartografico sia conforme alle norme tecniche stabilite nei capitolati speciali dei lavori di cui all'art. 2 della presente legge;
c) che i lavori siano terminati entro i termini contrattualmente stabiliti;
d) che il collaudo dei lavori sia affidato ad apposite commissioni nominate dal Presidente della Giunta regionale.
Per l'erogazione del contributo dovranno essere consegnati agli uffici della Giunta regionale i seguenti documenti ed elaborati:
Per la Carta Tecnica Regionale:
a) una copia della delibera di spesa;
b) un tipo e un controtipo di ogni originale, fotoincisi su pellicola elioriproducente;
c) due copie eliografiche di tutti gli " elementi " eseguiti;
d) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.
Per la cartografia tematica:
a) una copia della delibera di spesa;
b) i lucidi originali relativi ad ogni colore, conformi al capitolato speciale dei lavori, pronti per la stampa;
c) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione. "
Art. 5
Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici
Il 1 capoverso viene così modificato:
" La Regione produrrà a suo carico le riprese fotografiche ed i materiali citati all'art. 1; gestirà la distribuzione e venderà copie di quanto prodotto anche dagli altri enti che avranno fruito del contributo, a chiunque ne faccia richiesta. "
Il 4 capoverso viene così modificato:
" Gli enti che avranno fruito del contributo per la realizzazione della CTR o delle carte tematiche potranno cedere a loro volta copie del materiale cartografico di loro proprietà, ma allo stesso prezzo praticato dalla Regione. "
Art. 6
Determinazione del fondo
Invariato.
Art. 7
Finanziamento col ricorso al credito
Invariato.
Art. 8
Norma finale
Invariato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 luglio 1977

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