LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 35
NORMATIVE PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI - DELEGA ALLE COMUNITÀ MONTANE - APPROVAZIONI STATUTI E REGOLAMENTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Gli enti delegati debbono, all'assunzione di ogni singolo atto, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge hanno carattere definitivo.
Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Note del Redattore:
I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale".