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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 43

CONTRIBUTO ALLA ORCHESTRA STABILE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 dell' 11 novembre 1977

Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concede un contributo annuale all'Orchestra Stabile Emilia - Romagna, istituita da tutte le Amministrazioni Provinciali, da tutti i Comuni capoluogo della Regione e dai Comuni di Cesena e Rimini e riconosciuta quale Istituto concertistico - orchestrale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800 Sito esterno, allo scopo di concorrere alla diffusione della cultura musicale nella regione.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente, integrativo di quello previsto dalla citata legge n. 800 per le attività di cui all'art. 28, l'Orchestra Stabile deve svolgere attività promozionale della cultura musicale, attività concertistiche e liriche con riferimento all'intero territorio regionale, con particolare riguardo ai centri d' interesse turistico ed essere dotata di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale.

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