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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 43

CONTRIBUTO ALLA ORCHESTRA STABILE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 dell' 11 novembre 1977

Art. 3
Contributo
L'ammontare del contributo è determinato annualmente, in misura non inferiore a L.150.000.000.
La concessione del contributo è deliberata dal Consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del programma di cui al secondo comma dell' art. 2.
La liquidazione è disposta in via anticipata per i 3/ 4 della somma complessiva e per il residuo all' atto dell'approvazione del consuntivo di cui al primo comma del successivo art. 4.

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