LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 43
CONTRIBUTO ALLA ORCHESTRA STABILE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 dell' 11 novembre 1977
Art. 3
Contributo
L'ammontare del contributo è determinato annualmente, in misura non inferiore a L.150.000.000.
La concessione del contributo è deliberata dal Consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del programma di cui al secondo comma dell' art. 2.
La liquidazione è disposta in via anticipata per i 3/ 4 della somma complessiva e per il residuo all' atto dell'approvazione del consuntivo di cui al primo comma del successivo art. 4.