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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 43

CONTRIBUTO ALLA ORCHESTRA STABILE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 dell' 11 novembre 1977

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programma di attività
Art. 3 - Contributo
Art. 4 - Rendiconto
Art. 5 - Norma transitoria
Art. 6 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concede un contributo annuale all'Orchestra Stabile Emilia - Romagna, istituita da tutte le Amministrazioni Provinciali, da tutti i Comuni capoluogo della Regione e dai Comuni di Cesena e Rimini e riconosciuta quale Istituto concertistico - orchestrale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800 Sito esterno, allo scopo di concorrere alla diffusione della cultura musicale nella regione.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente, integrativo di quello previsto dalla citata legge n. 800 per le attività di cui all'art. 28, l'Orchestra Stabile deve svolgere attività promozionale della cultura musicale, attività concertistiche e liriche con riferimento all'intero territorio regionale, con particolare riguardo ai centri d' interesse turistico ed essere dotata di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale.
Art. 2
Programma di attività
L'Orchestra Stabile Emilia - Romagna propone alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività che essa è impegnata a svolgere per l'anno successivo, ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di attività e dispone in ordine all'erogazione del contributo.
Art. 3
Contributo
L'ammontare del contributo è determinato annualmente, in misura non inferiore a L.150.000.000.
La concessione del contributo è deliberata dal Consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del programma di cui al secondo comma dell' art. 2.
La liquidazione è disposta in via anticipata per i 3/ 4 della somma complessiva e per il residuo all' atto dell'approvazione del consuntivo di cui al primo comma del successivo art. 4.
Art. 4
Rendiconto
L'Orchestra Stabile Emilia - Romagna entro il 31 gennaio di ogni anno presenta all'approvazione della Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute nell'anno precedente in conformità al programma approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2.
Contestualmente alla proposta del programma di attività di cui all'art. 2, la Giunta presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività svolte dall'Orchestra Stabile nell'anno precedente con il contributo regionale.
Art. 5
Norma transitoria
Per l'esercizio finanziario 1977 è concesso all'Orchestra Stabile Emilia - Romagna un contributo regionale di L.150.000.000.
La Giunta regionale provvede all'erogazione del contributo previa presentazione da parte dell'Orchestra Stabile del rendiconto delle attività svolte e del programma delle attività da svolgere nel corrente anno.
Art. 6
Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1977, con le disponibilità previste al Capitolo 06200 " Interventi per promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
Per gli anni successivi l'onere farà carico ad un capitolo specifico da iscrivere nello stato di previsione della spesa di ogni singolo esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 novembre 1977

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