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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1977, n. 45

SOPPRESSIONE DELLE ZONE OMOGENEE N. 5 DELLA COMUNITA' MONTANA ' APPENNINO MODENA CENTRALE' E N. 6 DELLA COMUNITA' MONTANA ' ALTO APPENNINO MODENESE' PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1973, N. 30, E ISTITUZIONE DELLA ZONA OMOGENEA DELLA COMUNITA' MONTANA ' DEL FRIGNANO'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 17 novembre 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La zona omogenea n. 5 " Appennino Modena Centrale " comprendente l'intero territorio dei Comuni di: Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Polinago e la zona omogenea n. 6 " Alto Appennino Modenese " comprendente l'intero territorio dei Comuni di: Fanano, Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato, di cui all'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, sono soppresse.
Art. 2
E delimitata la zona omogenea n. 5 " Del Frignano ", determinata d' intesa con i Comuni interessati, comprendente l'intero territorio dei Comuni di Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Polinago, Fanano, Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 novembre 1977

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