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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 48

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 17 dicembre 1977

Art. 2
Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico, a norma dell'articolo 7, primo comma dell'accordo, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di cinque nomi. Risultano eletti gli otto candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nel Collegio sindacale dell'Istituto, a norma dell'articolo 16, primo comma, dell'accordo, ciascun consigliere regionale vota per un solo nome.
Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nel Comitato tecnico - scientifico dell' Istituto, a norma dell'articolo 18, primo comma, dell' accordo, ciascun consigliere vota per un massimo di due nomi. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per l'elezione dei rappresentanti del Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna nel Comitato di vigilanza e controllo dell'Istituto, previsto dall'articolo 20 dell'accordo, ciascun consigliere vota per un solo nome. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

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