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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 48

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 17 dicembre 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' approvato l'accordo, che sarà pubblicato in allegato alla presente legge, fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia - Romagna per la disciplina dell'amministrazione, della gestione e dell'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Romagna, in base alle norme per la ristrutturazione regionalizzata dell'Istituto medesimo, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745 Sito esterno.
Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previe intese fra le due Regioni, saranno approvate con legge regionale.
Art. 2
Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico, a norma dell'articolo 7, primo comma dell'accordo, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di cinque nomi. Risultano eletti gli otto candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nel Collegio sindacale dell'Istituto, a norma dell'articolo 16, primo comma, dell'accordo, ciascun consigliere regionale vota per un solo nome.
Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nel Comitato tecnico - scientifico dell' Istituto, a norma dell'articolo 18, primo comma, dell' accordo, ciascun consigliere vota per un massimo di due nomi. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per l'elezione dei rappresentanti del Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna nel Comitato di vigilanza e controllo dell'Istituto, previsto dall'articolo 20 dell'accordo, ciascun consigliere vota per un solo nome. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 3
Il collaboratore regionale veterinario e il collaboratore regionale con esperienza amministrativa, che dovranno far parte del Comitato di vigilanza e controllo dell'Istituto, a norma dell'articolo 20 dell'accordo, sono nominati dall'Assessore regionale alla sanità e igiene.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione EmiliaRomagna.
Bologna, 15 dicembre 1977

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