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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 11
Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini e i Comitati comprensoriali per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.
I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.
I Comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.
Per praticare la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), i raccoglitori dovranno essere muniti di una autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune su apposito tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. La raccolta è permessa per i periodi che saranno indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge e la Commissione consiliare competente. La raccolta è consentita con l'ausilio del cane o del maiale e con l'uso della vangarola della larghezza non superiore a cm. 6; è fatto obbligo di ricoprire, con lo stesso terreno, lo scavo effettuato per l'asportazione del fungo ipogeo (tartufo).
Per quanto altro attiene la disciplina della raccolta dei funghi ipogei (tartufi), non prevista dalla presente legge, valgono le norme previste dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 Sito esterno e successive modificazioni.

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