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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 12
E' vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.
E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un' ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.

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