Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta degli enti e degli organismi di cui al terzo comma del precedente art. 5, potranno essere soggetti a particolare tutela esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.
Nel decreto dovrà altresì essere indicata la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati, le caratteristiche e le modalità di segnalazione degli stessi in loco, nonchè i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela.

Espandi Indice