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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 7
I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5.

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