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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 5

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE PER ESPROPRIAZIONE E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 14 gennaio 1978

Art. 7
L'articolo 14 della legge regionale n. 18/ 1975 è così modificato:
" In caso di persistente inerzia dei Comuni delegati, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può invitare gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti ".

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