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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 13
La stipulazione di convenzioni di consulenza con esercenti attività libero professionali, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1976 n. 12, può essere effettuata dagli enti ospedalieri previa autorizzazione concessa dall'Assessore regionale alla sanità, su conforme deliberazione della competente Commissione e del Consiglio regionale e nell'osservanza del procedimento di cui al 2 , 3 e 4 comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12.
Le convenzioni di consulenza con esercenti attività libero professionali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, scadranno di diritto al compimento del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa e potranno essere rinnovate solo se autorizzate ai sensi del precedente comma.

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